Genio del male Varie ed eventuali

MANCATA RICONSEGNA COMPITI ESTIVI

Caro genio del male,frequento la seconda media e avrei un dubbio su una sospetta ingiustizia.
Io non ne sono la vittima, ma mi interesserebbe avere la tua risposta.
Due mie compagne all’inizio dell’anno non hanno consegnato il libro delle vacanze di inglese; la professoressa ha messo loro una nota, ma ha anche detto che avrebbe proposto un voto in meno nel comportamento nel primo quadrimestre, e così è stato poiché la professoressa espone sempre a noi le sue decisioni.
Non so quanto la cosa abbia influito, ma una di queste ragazze ha avuto sette…
Attendo la tua risposta

La risposta del Genio del male

Agli studenti è imposto il dovere di concorrere con costanza e regolarità al perseguimento dei fini formativi, nell’ambito del proprio percorso di studi, dimostrando impegno nello studio. Certo è che i compiti da svolgere durante la pausa estiva non possono certo essere presi ad elemento di valutazione del rendimento dell’anno nuovo, vertendo, ovviamente, sul programma di quello precedente. Quanto alla nota disciplinare per la mancata consegna del materiale didattico da svolgere in vacanza, questa deve fare riferimento solo e solamente all’inottemperanza delle tue compagne all’ordine dato alla classe. Nessun provvedimento disciplinare può influire sulla valutazione degli studenti, né i professori possono legittimamente intimorire gli studenti un merito a questa evenienza. Un voto in condotta inferiore a quello che ci si aspettava è giustificato da un andamento “non canonico” al quale concorrono diversi incidenti di percorso che devono risultare comunque documentati. In mancanza di giustificazione evidente, nel dubbio che il voto sia stato dato in maniera fin troppo discrezionale, deve essere denunciata la cosa al Dirigente Scolastico per verificare la regolarità della valutazione.

29 nov 11 h.04:11 | John Beer



CERAMISTA NON PER SCELTA

Questa è solo una mia curiosità, non è successo a me questa cosa, ma ad un mio amico:
un mio amico è stato OBBLIGATO a fare un corso (ceramica). I professori lo hanno obbligato, ma possono farlo? : (In quanto solo a lui è stato obbligato, per gli altri alunni è facoltativo)
Saluti.

La risposta del Genio del male

L’imposizione è illegittima per manifesta disparità di trattamento: se per tutti vale la possibilità di scegliere, anche al tuo amico doveva essere concessa questa facoltà. Arrogarsi il diritto di decidere per un’altra persona, ove questo non sia consentito da una norma imperativa, è abuso di autorità, sempre e comunque perseguibile. Denunci la cosa al Preside per far valere apertamente il suo diritto di scelta in tema di attività didattica integrativa: se tutti possano manifestare un’idea, ma solo uno no può farlo, questa è discriminazione. Non credo che ci sia un valido motivo per cui gli si possa dar torto!

10 ott 11 h.05:10 | John Beer



TASSE SCOLASTICHE PER TUTTE LE TASCHE

Salve Genio,
essendo ormai arrivato al quarto anno in una scuola che reputo al limite della decenza vorrei farle una domanda…le tasse di iscrizione all’anno scolastico successivo sono a discrezione della scuola o si segue una qualche normativa che regola l’importo dovuto dagli studenti??…perchè non vorrei che i miei soldi finissero nelle tasche di qualche stipendiato!
Grazie
Giuseppe

La risposta del Genio del male

Per la scuola pubblica una normativa che parla di tasse scolastiche esiste eccome. Nell’articolo 200 del d. leg. n. 297 del 1994, contenente il testo unico in materia di istruzione, sono elencati i quattro tipi di imposizioni per gli iscritti agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore: tassa di iscrizione, di frequenza, per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione, di rilascio dei relativi diplomi. Gli importi sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali, tenendo conto che il Consiglio di Istituto può, in aggiunta, deliberare contributi per spese di laboratorio.
Per quello che concerne i casi di esonero dal pagamento delle tasse prima indicate, esiste una normativa piuttosto dettagliata. Sono, infatti, previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall’annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. La legge parla sempre in modo chiaro, sta poi a chi la applica stare attento a non fraintendere…

10 ott 11 h.05:10 | John Beer



SOSPENSIONE VIZIATA

Durante le vacanze di natale un bambino con il computer di casa crea un profilo su messanger con il nome del professore, nel profilo tra l’altro inserisce come anno di nascita il 1986 almeno 20 anni meno del professore, poi ha chiesto l’amicizia a tutti i compagni di classe senza aggiungere nemmeno una riga. Al ritorno dalla scuola tutti hanno chiesto al professore se fosse stato lui a chiedere l’amicizia durante le vacanze. Il professore ha sporto denuncia contro ignoti. Dopo diverse pressioni del corpo docente e del preside è uscito fuori l’autore dello scherzo, gli hanno dato 5 giorni di sospensione e 5 in condotta. Il provvedimento è stato emesso dal consiglio di classe per la sola componente dei docenti. Vi sembra una cosa adeguata e perche il c.d.c. è stato convocato senza i genitori??

La risposta del Genio del male

Premettendo che se il fatto in oggetto fosse opera di un bambino la responsabilità per i fatti commessi da quest’ultimo sarebbe esclusivamente dei genitori e non certo di un eventuale fratello maggiore lì presente, tutto il discorso verte sulla fondatezza o meno del provvedimento disciplinare, prima ancora del verificarne la sua validità. Infatti, dalle caratteristiche del profilo creato nel social network, non si crea alcun collegamento diretto od univoco con il professore tale da screditarne l’onorabilità e non ne deriva, dunque,alcunché di ingiurioso. Ne discende che il provvedimento sanzionatorio deve essere impugnato per manifesta infondatezza della motivazione e il ricorso non è solo una possibilità, ma un dovere per tutelare sé stessi e gli altri da atti formulati con leggerezza. A questo si potrebbe aggiungere un vizio sostanziale, così come mi hai segnalato. Infatti, la sospensione di durata superiore ai cinque giorni, in base all’art. 22 del R.D. n° 625 del 1925, deve essere deliberata dal Consiglio di classe, organo collegiale che, in base all’art.5 comma 2 del D.Leg. n° 297 del 1994, si dice debba essere composto anche da “due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe”. Le delibere, quindi, sono valide alla presenza di tutti i soggetti facenti parte del collegio, sempre che questi non risultino validamente assenti. Se è stata presa una decisione che influirà negativamente sul curriculum personale e scolastico dello studente senza che siano stati interpellati tutte le persone che, invece, avevano voce in capitolo, il provvedimento deve essere annullato e bisognerà allora inoltrare un ricorso all’Organo di Garanzia per vizio di composizione dell’organo collegiale deliberante.

6 set 11 h.10:09 | John Beer



OFFESE NEL DIARIO INCUSTODITO?

Caro Genio del Male,
ti scrivo per raccontarti un fatto accaduto oggi nella mia scuola. Sono in 1 Liceo Scientifico Tradizionale,oggi un mio compagno,di nome Christian, (un mio amico che ritengo un fratello per me) è stato convocato dal preside per questo motivo: la componente maschile della mia classe, ogni lunedì, per un’ora si reca nell’aula di un’altra classe, insieme ai maschi di quella classe, per fare teoria di educazione fisica. Il preside è venuto a sapere che una ragazza DI COLORE della classe dove noi andiamo per fare teoria di ed. fisica ha ritrovato scritto sul suo diario:”Christian è nato il 20 aprile, lo stesso giorno di Adolf Hitler”, la scrittura era molto simile a quella del mio compagno, oltre al fatto che il mio compagno per una sola volta si è seduto dove abitualmente sta di banco la ragazza suddetta. Il preside ha pensato che fosse stato questo mio amico a scriverle sul diario questa cosa, alludendo al fatto che lei fosse di colore e che questo mio amico è nato lo stesso giorno di Hitler, il preside l’ha ritenuta come un’offesa discriminatoria nei confronti della ragazza. Ho parlato con il mio amico che mi ha detto che non è stato lui a scrivere questa cosa e che non ha pregiudizi sulle persone di colore. Io personalmente gli credo anche perché lo conosco abbastanza bene da sapere quando mente e quando dice la verità. Il mio amico e la ragazza in questione hanno disquisito più volte tra di loro e la ragazza crede anch’essa al mio amico. Ora il preside minaccia di sospenderlo. Quello che ti chiedo è: può sospenderlo per un cosa che nessuno sa se ha veramente fatto,ma basata su coincidenze?Se non lo sospendono,che punizioni potrebbe ricevere?
Rispondi al più presto per favore,
Grazie anticipatamente
Andrea

La risposta del Genio del male

Il problema non è se il Preside possa o non possa fare qualcosa. La questione è se il Preside quel “qualcosa” lo possa fare legittimamente o meno. E qui non lo può fare assolutamente: basarsi solo sulle presunzioni per punire qualcuno è inammissibile! Nessuno può essere punito se non risulta colpevole di qualcosa e la colpevolezza deve essere dimostrata: qui non c’è neppure lo straccio di un indizio. Quella frase può averla scritta chiunque, anche non materialmente presente nell’ora di lezione, perché magari in un momento di tempo ampiamente antecedente alla scoperta o alla riunione delle classi e pure in un luogo diverso dalla scuola, quando la proprietaria del diario l’ha lasciato incustodito. Mi sembra pazzesco che il Preside voglia incriminare qualcuno verso il quale non solo non esistono prove concrete, ma per un fatto che neppure si configura offensivo per la diretta interessata e proprietaria del diario. Ogni misura che verrà presa verso il tuo amico, potrà essere fatta invalidare ricorrendo all’Organo di Garanzia per manifesta infondatezza del provvedimento sanzionatorio.

6 set 11 h.10:09 | John Beer



GARZONE PER UNA DISTRAZIONE

Caro Genio ti seguo spesso e nel corso di questi 5 anni mi sei risultato molto utile..
Ora al 5° anno tocca a me porti una domanda che ti risulterà molto semplice dopo aver cercato nell’archivio delle domande qualcosa che si avvicinasse al mio bisogno!
Arriviamo al punto: circa una settimana fa ho ricevuto una nota per un fatto al quanto banale cioè leggere il giornale in classe. Quello che mi lascia basito è la punizione ricevuta cioè aiutare al bar della scuola lavando piatti e tazzine!
È possibile accada un fatto del genere? Non subisco un abuso di qualche tipo dalla mia preside? C’è qualche legge che mi tuteli da “sbatterle” in faccia a mio favore?
Grazie Mille della rubrica che tieni!
Lorenzo.

La risposta del Genio del male

Lo Statuto stabilisce che il regolamento di Istituto preveda i casi da sanzionare con misure disciplinari e indichi quali, fra tutte, dovranno essere applicate, volta per volta. All’art. 4 comma 5 si parla anche della possibilità che lo studente possa scegliere di convertire la misura disciplinare in attività a favore della comunità scolastica. Qui sta il punto in tuo favore. Ancor prima di verificare se in base alla normativa della scuola non vi sia stata sproporzione tra l’accaduto, leggere il giornale in classe, e la punizione, nota con l’aggiunta di lavoro al bar della scuola, denuncia l’arbitrarietà con la quale ti è stato imposto di adoperarti al bar. La legge parla chiaro: solo lo studente può scegliere se convertire la sanzione con l’attività per la comunità e non mi sembra a te sia stato mai chiesto. E’ tuo interesse legittimo chiedere che sia applicata la sanzione che ti spettava e che sia sospesa, con effetto immediato, la tua attività di lavapiatti.

6 set 11 h.10:09 | John Beer



UN 7 IN CONDOTTA PIOVUTO DAL CIELO

E’ legale mettere 7 in condotta (terza media) con una pagella con la media dell’8.75, in assenza di note comportamentali, in assenza di ritardi, in assenza di assenze e sopratutto senza mai aver avvertito i genitori nel corso dell’anno, solo perche la ragazza chiacchiera tanto? I professori dicono a scopo intimidatorio… Posso fare “legalmente” qualcosa?
Grazie

La risposta del Genio del male

Legalmente lei può denunciare la cosa per ottenere l’annullamento del voto. Non solo i professori non hanno comunicato a lei e alla famiglia, né direttamente nè indirettamente con comunicazione tramite l’alunna, le problematiche comportamentali manifestate in classe e le conseguenze che sarebbero conseguite se non corrette, facendo piovere dal cielo un voto negativo in condotta che penalizza notevolmente il curriculum di sua figlia, ma hanno usato come pretesto della valutazione proprio ciò che consegna a lei il coltello dalla parte del manico. Il voto è illegittimo perché adoperato al solo scopo di mettere paura a sua figlia e impedirle di ripetere comportamenti errati che nessuno, per altro, ha mai punito con le misure disciplinari consone. In assenza di richiami scritti o misure disciplinari che mirano a punire qualcosa di errato, non c’è traccia che sua figlia debba meritarsi questo voto: il sette deve essere annullato perché totalmente irragionevole. Denunci la cosa al Dirigente Scolastico, lui è competente a procedere.

6 set 11 h.10:09 | John Beer



SEQUESTRO DI APPUNTI SMARRITI

Salve,
scrivo una cosa forse un po’ banale ma volevo un chiarimento in merito…durate un esame all’università avevo degli appunti in una cartellina con cui reggevo il foglio “visto che nella mia università non dispongono neanche di aule”.. ritornando al discorso mentre sostenevo l’esame sono caduti da premettere che non stavo sbirciando…infatti non mi ero nemmeno accorto che erano caduti la professoressa li ha presi poi alla fine dell’esame non me li ha voluti restituire ha detto che erano sequestrati per una questione di principio vorrei sapere se e tenuta a farlo anche perché mi sono stati prestati ringrazio in anticipo per la risposta…

La risposta del Genio del male

Cadendo a terra quei fogli potevano essere di tutti e di nessuno, quindi chiunque poteva raccoglierli e tenerseli, salvo renderli nel caso fosse avanzata richiesta dal legittimo proprietario. Caso ha voluto che a trovarli è stata la tua professoressa, alla quale la pretesa di rientrare in possesso degli appunti, la presenza dei quali era vietata in aula durante lo svolgimento dell’esame, risulta essere una manifesta ammissione di colpevolezza della detenzione abusiva. Appurata la paternità degli scritti, la professoressa deve comunque procedere alla resa, restando in ogni caso a sua discrezionalità tenere o meno conto della tua condotta.

2 set 11 h.09:09 | John Beer



LEGITTIMITA’ OCCUPAZIONE MIGLIORATIVA

Ho cercato in molti siti tra di cui questo, disperato ti pongo un quesito, sperando che tu risponda il prima possibile.
Siamo sul piede di occupare l’istituto, legalmente sappiamo che rischi corriamo e come comportarci e sopratutto come mantenere l’ordine… ciò che ci ha bloccato oggi nel proclamare lo stato di occupazione è stata la “minaccia” di alcuni genitori, ovvero “se mio figlio/a non entra regolarmente domani a scuola, vi denuncio” riferendosi ai rappresentati d’istituto e agli organizzatori dell’occupazione.
Desidererei sapere se possono effettivamente farlo, ipotizzo che si avvalgono al “diritto allo studio” ma vorrei conoscere bene i rischi su questo punto e sapere se possiamo “raggirarla” in qualche modo, la nostra non è un’occupazione di distruzione bensì vogliamo farci sentire tramite una programmazione di eventi ai fini culturali e scolastici, invitando anche telegiornali locali e non far sapere come la pensiamo e illustrare ciò che avviene e sopratutto come la viviamo tale occupazione, anche se è un modo illegale di protesta.

La risposta del Genio del male

Sulla base di un orientamento giurisprudenziale maggioritario, l’occupazione non è un reato penale perché gli studenti sono parte attiva nella gestione della scuola e hanno il potere-dovere di collaborazione, protezione e conservazione della scuola, oltre che di iniziativa per il miglioramento delle strutture e dei programmi di insegnamento. Se l’occupazione permette lo svolgimento, ancorché caotico, delle lezioni, gli studenti non possono essere denunciati né per interruzione di pubblico servizio dal personale docente ovvero dai dirigenti scolastici né, tanto meno, per lesione del loro diritto allo studio dai compagni assenteisti o dai loro genitori. Tuttavia, se la protesta è tale da inficiare completamente l’attività didattica , saranno i dirigenti, tutt’al più, se non fanno intervenire l’autorità pubblica per ripristinare l’ordine, a rischiare una denuncia per omissione di atti d’ufficio. Agli studenti, poi, non può essere nemmeno contestato il reato di occupazione di terreno o edificio pubblico, dato che è stato deciso che l’art.633 del codice penale non si applica alle occupazioni studentesche. Tuttavia, nel caso mutasse il tenore della protesta nata pacifica, non è escluso che possano derivare altre responsabilità penali od amministrative.

2 set 11 h.09:09 | John Beer



ELEZIONI PILOTATE

Ciao genio del male dalla prima volta che ti ho ascoltato su m2o sapevo che un giorno mi saresti tornato utile con i tuoi consigli. Veniamo al punto quest’ anno mi sono candidato come rappresentante d’ istituto ed oggi ho saputo di non esser più uscito tra uno dei quattro, cosa che fino a ieri era data per certa per chi ha assistito allo spoglio, dicono che in seguito ad un ricontrollo dei voti ne sia uscito ancora uno della lista n 1. Ieri molti ragazzi si sono lamentati perché non hanno avuto la possibilità di votarmi perché i docenti li hanno “obbligati” a votare i propri alunni che rappresentavano appunto la lista n1 dicendo che se avessero votato un altra lista avrebbero ricevuto delle conseguenze..
La mia domanda è si possono rifare le elezioni..? cosa mi suggerisci di fare tu..
Grazie in anticipo..

La risposta del Genio del male

In base all’art. 31 comma 9 (modificato dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437) del Testo Unico in materia di Istruzione ( Dec. Leg. N° 297 del ’94 ), il voto per l’elezione degli organi istituzionali della scuola è “personale, libero e segreto.”A nessuno è dato condizionarlo, pena l’inammissibilità di quanto espresso sotto minaccia. Certo non basta la supposizione che il voto sia stato pilotato per invalidare le elezioni, ci vogliono prove concrete: gli elettori dovrebbero denunciare le minacce ricevute. Se le minacce ricevute sono provate, le elezioni sono invalidate per vizio sostanziale i docenti denunciati per i comportamenti tenuti.

1 set 11 h.10:09 | John Beer




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