Durante le vacanze di natale un bambino con il computer di casa crea un profilo su messanger con il nome del professore, nel profilo tra l’altro inserisce come anno di nascita il 1986 almeno 20 anni meno del professore, poi ha chiesto l’amicizia a tutti i compagni di classe senza aggiungere nemmeno una riga. Al ritorno dalla scuola tutti hanno chiesto al professore se fosse stato lui a chiedere l’amicizia durante le vacanze. Il professore ha sporto denuncia contro ignoti. Dopo diverse pressioni del corpo docente e del preside è uscito fuori l’autore dello scherzo, gli hanno dato 5 giorni di sospensione e 5 in condotta. Il provvedimento è stato emesso dal consiglio di classe per la sola componente dei docenti. Vi sembra una cosa adeguata e perche il c.d.c. è stato convocato senza i genitori??
La risposta del Genio del male
Premettendo che se il fatto in oggetto fosse opera di un bambino la responsabilità per i fatti commessi da quest’ultimo sarebbe esclusivamente dei genitori e non certo di un eventuale fratello maggiore lì presente, tutto il discorso verte sulla fondatezza o meno del provvedimento disciplinare, prima ancora del verificarne la sua validità. Infatti, dalle caratteristiche del profilo creato nel social network, non si crea alcun collegamento diretto od univoco con il professore tale da screditarne l’onorabilità e non ne deriva, dunque,alcunché di ingiurioso. Ne discende che il provvedimento sanzionatorio deve essere impugnato per manifesta infondatezza della motivazione e il ricorso non è solo una possibilità, ma un dovere per tutelare sé stessi e gli altri da atti formulati con leggerezza. A questo si potrebbe aggiungere un vizio sostanziale, così come mi hai segnalato. Infatti, la sospensione di durata superiore ai cinque giorni, in base all’art. 22 del R.D. n° 625 del 1925, deve essere deliberata dal Consiglio di classe, organo collegiale che, in base all’art.5 comma 2 del D.Leg. n° 297 del 1994, si dice debba essere composto anche da “due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe”. Le delibere, quindi, sono valide alla presenza di tutti i soggetti facenti parte del collegio, sempre che questi non risultino validamente assenti. Se è stata presa una decisione che influirà negativamente sul curriculum personale e scolastico dello studente senza che siano stati interpellati tutte le persone che, invece, avevano voce in capitolo, il provvedimento deve essere annullato e bisognerà allora inoltrare un ricorso all’Organo di Garanzia per vizio di composizione dell’organo collegiale deliberante.


