Salve Genio del Male,
il mio nome è Marco e sono uno studente del IV anno del Liceo Classico (II Liceo) di un Istituto Comprensivo composto anche dai corsi scientifico, commerciale e geometri.
Ma veniamo al punto. Dall’anno scorso siamo alle prese con un Preside intollerante, bigotto, ottuso e superbo.
Tra le varie “novità”, ha inserito alcune regole intollerabili, per le quali molti di noi hanno rischiato la sospensione.
La prima riguarda le assenze. Secondo il nuovo regolamento d’Istituto da lui sottoscritto, le assenze sono da ritenersi sempre e comunque INGIUSTIFICATE, se non quando si tratta di casi inerenti con la scuola, o in caso di periodo di ospedalizzazione. Qualsiasi altro motivo è da considerarsi non valido, ma nonostante ciò l’alunno è obbligato a far ritirare il libretto delle giustifiche dal genitore presso la segreteria per poter “giustificare” la propria assenza, solo per mantenere un rapporto scuola-famiglia. Pena l’abbassamento del voto di condotta. Ma non finisce qui, perché se si effettuano più di 10 giorni di assenze, non si ha diritto a 0,10 di credito ma soprattutto… NON SI PUO’ PARTECIPARE AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE. Mi chiedo, in che modo il Dirigente Scolastico può vietare la partecipazione ad una gita per un motivo così insignificante?! Spero che lei possa fornirmi argomentazioni per creare una valida contestazione.
Passiamo al punto due, i nostri amati cellulari. Qui la faccio in breve, se un cellulare viene sequestrato, può essere mantenuto ad oltranza dalla scuola fino a che i genitori non vengano a ritirarlo, oppure il professore è costretto a restituirlo alla fine della lezione?
Adesso il punto tre, ovvero i ritardi e le uscite anticipate. Secondo il nostro D.S. tre ritardi o uscite anticipate formano una assenza, che viene logicamente considerata come ho scritto sopra. Tutto ciò è legalmente consentito?
Grazie e aspetto una sua risposta.
La risposta del Genio del male
1) Le sanzioni disciplinari previste dal regolamento d’Istituto si riferiscono ad ottemperanze dei doveri che gli studenti sono tenuti ad assolvere, oneri fra i quali è compresa la partecipazione con la regolarità alla vita scolastica. Introducendo nel regolamento norme per contenere la presenza discontinua di alcuni il Preside non ha fatto nulla più di quel che gli era concesso, anche se poi il risultato è stato punire troppi altri immotivatamente. Chiunque può assentarsi, ma poi ha il dovere di presentare valida giustificazione. Non vedo come un Preside possa permettersi di limitare la legittimità delle scusanti solo in presenza di referti medici e senza, soprattutto, dare alcuna possibilità di spiegazione per l’interessato. Poiché la norma introdotta è da intendersi come sanzionatoria, vista la minaccia che potrebbe far seguito la non partecipazione alla gita scolastica, la disposizione è da intendersi contraria a quanto previsto non solo dall’art. 4 comma 4 del D.P.R. n°249 del ’98 dove si afferma che non è permesso sanzionare, né direttamente né indirettamente, un’espressione correttamente manifestata, qual è da intendersi la giustificazione in forma scritta, di un esercente la patria potestà per altro, ma anche dal comma 5 che prevede la temporaneità delle sanzioni e quindi il non protrarsi a data da destinarsi degli effetti. Informate il Consiglio d’Istituto, composto tra l’altro anche da genitori, perché questa è una grave mancanza di rispetto che avviene all’interno di un luogo dove lo stesso D.P.R. definisce quella “ comunità scolastica che si basa sulla libertà di espressione, di pensiero” e “sul reciproco rispetto di tutte le persone che la compongono” studenti e famiglie degli stessi. Ricompilate con un accordo condiviso la lista di motivi per ritenere valide le giustificazioni.
2) No, a meno che una legge non gli dia il potere, nessuno può sottrarti qualcosa che ti appartiene senza il tuo consenso, espresso o tacito, sarebbe un abuso bello e buono: la proprietà privata è garantita dalla Costituzione all’ art. 43. Ai professori nessuna legge ha mai concesso la facoltà di sequestrare strumenti di comunicazione di alcun tipo, né tantomeno trattenerli ad oltranza, è un comportamento illegittimo.
3) Il regolamento interno potrebbe anche validamente prevedere questa evenienza, ma a patto sia rispettato quanto detto al punto 1).


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