Carissimo genio del male,
innanzi tutto grazie per tutti i preziosi consigli che dai a noi studenti per sopravvivere tra i banchi…. Ho qualche domanda per te.
Nella mia scuola i rappresentati stanno organizzando un occupazione per protestare contro dei problemi interni della scuola e, soprattutto, contro quella ‘cosa’ non definibile legge che prende il nome di riforma Gelmini. Nel caso che questo accadesse, a parte i rischi derivati da digos, polizia ecc. in quanto, come ormai spero sappiano tutti, l’occupazione è illegale, potrebbero esserci delle sanzioni da parte della scuola? tipo sospensioni e cose del genere?
Seconda domanda: un mio compagno durante l’occupazione stava filmando e facendo fotografie all’interno della scuola; la professoressa gli ha detto di smetterla e che se trovava pubblicate delle fotografie o video in cui appariva anche lei avrebbe preso provvedimenti… allora io mi domando: ma la professoressa non era in quel momento un pubblico ufficiale nell’esercizio di una funzione pubblica, in un luogo pubblico? cosa ci dovrebbe essere di privato? sarebbe come dire che tutti i poliziotti che mentre fanno il loro lavoro vengono ripresi e pubblicati dovrebbero fare lo stesso? mi potresti indicare se c’è una qualche norma che regoli questo argomento?
Rispondimi presto!
Gianfranco
La risposta del Genio del male
Se l’occupazione della scuola avviene da parte degli studenti senza mettere in atto modalità invasive, consentendo quindi lo svolgersi delle lezioni e l’accesso del personale scolastico, non si può ravvisare il reato di interruzione di pubblico servizio e l’autorità non è chiamata ad intervenire, anche se l’attività didattica finisce per essere svolta in un ambiente piuttosto caotico. Diversamente, quando le modalità di condotta di chi conduce l’occupazione sono volte ad interrompere il normale andamento delle lezioni senza lasciare possibilità alcuna ai docenti di svolgere il loro operato, si finisce per oltrepassare l’esercizio del diritto a manifestare la propria idea e ledere, così , diritti costituzionalmente garantiti. L’autorità pubblica, può intervenire, su richiesta dell’istituto o degli interessati, per ripristinare l’ordine quando questo viene totalmente a mancare: esiste un preciso dovere per i Dirigenti scolastici, pena omissione di atti d’ufficio, di richiedere l’intervento della forza pubblica. Se carabinieri o poliziotti hanno l’ordine di entrare e nel caso non ci si adegui allo sgombero, si può essere portati in centrale per le dovute identificazioni, se diversamente non fattibile. Non essendo l’occupazione autorizzata, qualsiasi sanzione la Presidenza preveda debba essere applicata, lo farà legittimamente, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento interno. E’ tra l’altro nella facoltà dei docenti aumentare, successivamente, il carico di compiti, non nel tentativo di vessare o punire per l’occupazione, ma per recuperare legittimamente il tempo perduto.
Per quanto riguarda i professori, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 17/10/2006, n.6185) ha deciso che la situazione di occupazione di un Istituto scolastico per agitazione studentesca non ha alcun effetto esonerativo sugli obblighi di presenza, intervento e controllo del personale docente ed amministrativo della scuola, che proprio in questo frangente deve garantire la loro presenza al fine di evitare degenerazioni. La professoressa, sebbene non stesse tenendo la sua lezione, svolgeva un compito preciso all’interno della scuola e, sempre che il suo diniego ad essere immortalata nella scuola occupata derivasse da un altro motivo, privato e personale, non potranno avere seguito legale le sue proteste.






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