LEGITTIMITA’ OCCUPAZIONE MIGLIORATIVA

Ho cercato in molti siti tra di cui questo, disperato ti pongo un quesito, sperando che tu risponda il prima possibile.
Siamo sul piede di occupare l’istituto, legalmente sappiamo che rischi corriamo e come comportarci e sopratutto come mantenere l’ordine… ciò che ci ha bloccato oggi nel proclamare lo stato di occupazione è stata la “minaccia” di alcuni genitori, ovvero “se mio figlio/a non entra regolarmente domani a scuola, vi denuncio” riferendosi ai rappresentati d’istituto e agli organizzatori dell’occupazione.
Desidererei sapere se possono effettivamente farlo, ipotizzo che si avvalgono al “diritto allo studio” ma vorrei conoscere bene i rischi su questo punto e sapere se possiamo “raggirarla” in qualche modo, la nostra non è un’occupazione di distruzione bensì vogliamo farci sentire tramite una programmazione di eventi ai fini culturali e scolastici, invitando anche telegiornali locali e non far sapere come la pensiamo e illustrare ciò che avviene e sopratutto come la viviamo tale occupazione, anche se è un modo illegale di protesta.

La risposta del Genio del male

Sulla base di un orientamento giurisprudenziale maggioritario, l’occupazione non è un reato penale perché gli studenti sono parte attiva nella gestione della scuola e hanno il potere-dovere di collaborazione, protezione e conservazione della scuola, oltre che di iniziativa per il miglioramento delle strutture e dei programmi di insegnamento. Se l’occupazione permette lo svolgimento, ancorché caotico, delle lezioni, gli studenti non possono essere denunciati né per interruzione di pubblico servizio dal personale docente ovvero dai dirigenti scolastici né, tanto meno, per lesione del loro diritto allo studio dai compagni assenteisti o dai loro genitori. Tuttavia, se la protesta è tale da inficiare completamente l’attività didattica , saranno i dirigenti, tutt’al più, se non fanno intervenire l’autorità pubblica per ripristinare l’ordine, a rischiare una denuncia per omissione di atti d’ufficio. Agli studenti, poi, non può essere nemmeno contestato il reato di occupazione di terreno o edificio pubblico, dato che è stato deciso che l’art.633 del codice penale non si applica alle occupazioni studentesche. Tuttavia, nel caso mutasse il tenore della protesta nata pacifica, non è escluso che possano derivare altre responsabilità penali od amministrative.

2 set 11 h.09:09 | John Beer



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